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Prescrizioni per la stagione invernale 2022/2023

Capitolo 2

Riduzione di 15 giorni e di un’ora al giorno (Articolo 1, commi 1 e 2, DM 383/2022)

Il DM 383/2022 prevede che per la stagione invernale 2022-2023 l’attivazione degli impianti di riscaldamento alimentati da gas metano sia ridotta di 15 giorni complessivi e di un’ora al giorno rispetto a quanto stabilito in precedenza dal DPR 74/2013 per ogni zona climatica.
Zona A
5 ore giornaliere dal 8 dicembre al 8 marzo *
Zona B
7 ore giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo
Zona C
9 ore giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo
Zona D
11 ore giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile
Zona E
13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile
Zona F
Nessuna limitazione
* Lampedusa e Linosa

L’elenco completo di tutti i Comuni Italiani con la relativa zona climatica ai sensi del DPR 412/1993 è disponibile a questo link (Fonte: ANAIP).

A chi NON si applicano le limitazioni?

Le disposizioni relative alla riduzione del periodo di accensione di 15 giorni e alla riduzione dell’accensione giornaliera di un’ora non si applicano (Articolo 1, comma 4 DM 383/2022):

  • Agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  • Alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
  • Agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  • Agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  • Agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione
A chi NON si applicano le limitazioni?

Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano nei seguenti casi (Articolo 1, comma 5 DM 383/2022):

  • Edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
  • Impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 4, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
  • Impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;
  • Edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre

Riduzione valori di temperatura dell’aria di 1°C (Articolo 1, comma 7, DM 383/2022)

Il Decreto stabilisce che i valori ammissibili della temperatura interna dell'aria sono ridotti di un grado  (rispetto a quanto indicato all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 che imponeva 18°C, con due di tolleranza, per le attività industriali e artigianali e 20°C, sempre con due di tolleranza, per gli altri edifici)

La media ponderata della temperatura dell'aria, per la stagione invernale 2022-2023, non deve pertanto superare:

17°C + 2°C di tolleranza

per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

19°C + 2°C di tolleranza

per tutti gli altri edifici, compresi quelli residenziali.

A chi NON si applicano le limitazioni?

La misura si applica a tutti gli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale con le seguenti eccezioni (Articolo 1, comma 11 DM 383/2022):

  • Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti;
  • Edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria di cui al DPR n.74/2013, basate su elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d’uso;
  • Edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al DPR n.74/2013 o dalla circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;
  • Edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.