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Amministratore di condominio

Perché scegliere il nostro servizio di Amministrazioni Condominiali?

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Chi è l’amministratore di condominio

I Requisiti per poter diventare amministratore

In origine, se il regolamento condominiale non diceva nulla a riguardo, l’amministratore poteva essere chiunque, non doveva quindi prevedere una professionalità, un qualsiasi tipo di titolo di studio, nessun albo professionale o altro, previa elezione dalla maggioranza dei condomini.

Con la riforma del 2012 le cose cambiano, è d’obbligo una qualifica, un titolo di studio (scuola superiore), che il futuro ammministratore abbia frequentato corsi di formazione e aggiornamenti periodici annuali, possedere requisiti morali, non essere detenuto salvo riabilitazione e non avere condanne, non essere protestato. Questa riforma ha mantenuto la possibilità da parte dei condomini di poter amministrare il proprio condominio, anche se non possiedono i requisiti di studio e di formazione professionale.

I suddetti corsi di formazione devono essere sostenuti presso istituti ed enti abilitati, hanno la durata di 72 ore, mentre i corsi di aggiornamento 15 ore. Durante questi corsi si analizzano tutte le possibili casistiche in ambito di spazi comuni, contabilità, norme urbanistiche, ripartizione dei costi in base a tabelle millesimali e norme di sicurezza degli stabili.

La nomina dell'amministratore di condominio

L'articolo 1129 del codice civile italiano dice:

Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dall'amministratore dimissionario. (...) L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. (...)

L'amministratore può quindi essere eletto in due modi:

  1. Dall'assemblea condominiale con una maggioranza
  2. Dal tribunale ordinario, con almeno nove condomini e l'assemblea non provveda a farlo o non ci riesca con una maggioranza

Cessazione e revoca dell'amministratore

La cessazione dell'incarico avviene nei seguienti casi

  1. l'assemblea condominiale delibera la revoca
    • si procede con la stessa maggioranza necessaria per la nomina, può avvenire anche senza motivo
  2. intervento dell'Autorità Giudiziaria
    • l'amministratore riceve un atto giudiziario che ne compromette le competenze e non da comunicazione all'assemblea
    • gravi irregolarità
    • non viene dato resoconto per due anni della gestione
  3. nomina di un altro amministratore
  4. dimissioni volontarie